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D.Lvo 29/10/1999 n. 4901. Il soprintendente puo' ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformita' dall'approvazione. 2. La stessa facolta' spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6. 3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione e' comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non e' effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato. Articolo 29 Vigilanza sui beni culturali (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155) 1 . I beni culturali di proprieta' dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna. 2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero puo' procedere mediante accordi ed intese. Articolo 30 Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3) 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti piu' recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento. 3. Nessun versamento puo' essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti. 4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti. 5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione del criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. Articolo 31 Archivi storici di organi costituzionali (Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n. 395) 1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. 2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza. 3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265. Articolo 32 Ispezione (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i) 1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali. Articolo 33 Controllo sui beni librari (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a) 1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. I RESTAURO ED ALTRI INTERVENTI Articolo 34 Definizione di restauro 1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrita' materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale. Articolo 35 Autorizzazione e approvazione del restauro 1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo e' autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23. 2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge. Articolo 36 Procedure urbanistiche semplificate 1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico- edilizio in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato. Articolo 37 Misure conservative (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2) 1. Il Ministero ha facolta' di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali. 2. Il Ministero puo' imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente e' posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2. Articolo 38 Procedura di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3) 1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessita' dei lavori da eseguire. 2. La relazione tecnica e' comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che puo' far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. 3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. 4. Il progetto presentato e' approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto e' trasmesso al Comune interessato, che puo' esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. 5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto e' respinto, si procede con l'esecuzione diretta. 6. In caso di urgenza il soprintendente puo' adottare immediatamente le misure conservative. Articolo 39 Provvedimenti in materia di beni librari (Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d) 1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera e) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. Articolo 40 Obblighi di conservazione degli archivi (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a) Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni. 2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico. 3. I soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2. Articolo 41 Intervento finanziario dello Stato (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2) 1. Lo Stato ha facolta' di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del bene culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla meta' della stessa. 2. Per gli interventi disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa puo' essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'articolo 40. 4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo e' condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 6. Articolo 42 Erogazione del contributo (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2) 1. Il contributo e' concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario. 2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati. 3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici. Articolo 43 Contributo in conto interessi (Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1) 1. Lo Stato puo' concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'articolo 23. 2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo e' assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce. 3. Il contributo e' corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalita' da stabilire con convenzioni. Articolo 44 Oneri a carico del proprietario (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 17) |
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